Tre
Marzo 2020 aggiornamenti
dal web sulla Covid-19 meglio
conosciuto come Coronavirus…
i complimenti, dovuti, a tutte le fonti d’informazione, che facendo
del terrorismo mediatico hanno gettato nel panico intere popolazioni…
Il
Codice deontologico giornalistico nel suo Testo unico dei doveri del giornalista, ormai
defunto, si rivolta nella tomba quando vede i suoi articoli al titolo 1 PRINCIPI
e DOVERI ampiamente ignorati ad ogni TG… ma quel che fa’ pensare, però, è
la mancanza di discernimento carente nella maggior parte dei fruitori dell’informazione,
che non si affidano al loro pensare e che nell’era di internet, ancora, non
sono in grado di cercare nelle fonti ufficiali, l’informazione corretta, ma si
affidano al can, can mediatico di coloro che non sanno o scrivono
senza sapere, o scrivono con lo scopo di creare scompiglio…
Vergogna! Prendiamo
atto che l’Informazione è defunta e che il Governo Italiano non è
in grado di difenderci da questi attacchi mediatici terroristici dei giornalisti,
l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica
Italiana Giuseppe Conte ha cercato di ricondurre l’informazione nei
suoi ranghi, ma ahimè, il suo intervento intempestivo ha fatto sì che: “la stalla è stata chiusa dopo che sono scappati i buoi” e scene assurde da
pandemia hanno fatto parlare di sé… riflettiamoci…
Qui
un link del mio articolo sul Coronavirus e Rimedi Naturali e la Sequenza Numerica sull'INFUENZA e di seguito alcuni
autorevoli siti dove leggere notizie, sono in inglese, ma grazie a Google Translate e al copia incolla
potrete tradurre gli articoli, come fare?
Semplice,
seguite queste istruzioni:
• Evidenziare
con il mouse o la tastiera il testo da tradurre
• aprire
una nuova finestra e cercare Google translate
• copiare
il testo
• selezionare
la lingua da tradurre (dal menù a tendina)
• incollarlo
nel record (finestra)
• premere
il tasto invio, se non vi appare subito la traduzione
link
dove cercare:
Di
seguito, invece pubblico alcune buone notizie:
<< Ciccozzi:
“Il 97% guarisce dal coronavirus, solo per il 3% è letale”
(autrice: Michela Coluzzi)
Il direttore
del gruppo di Statistica medica ed epidemiologia molecolare dell'Università
Campus Bio-medico (UCBM) di Roma spiega come è stato possibile ricostruire le
sequenze del virus che si è diffuso in Italia e nel mondo intero
ROMA – I
coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono
provocare malattie classificabili da lievi a moderate, in pratica, dal comune
raffreddore a sindromi respiratorie gravi. Nella prima metà di febbraio
l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus
è la COVID-19.
A ricostruire
le mutazioni di questo nuovo virus è stato il gruppo di Statistica medica ed
epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-medico (UCBM) di Roma
diretto da Massimo Ciccozzi che all’agenzia di stampa Dire ha spiegato come è
stato possibile ricostruire le sequenze del virus che si è diffuso in Italia e
nel mondo intero.
Cosa ha scoperto
sul Coronavirus insieme al suo gruppo del Campus Bio-medico?
“Abbiamo preso
i genomi del Coronavirus che sono stati precedentemente isolati in Cina poiché
sono stati resi pubblici e fruibili da tutta la comunità scientifica. Compiuta
l’analisi filogenetica ed evolutiva del virus, abbiamo scoperto che il
pipistrello è l’animale che ha reso possibile il passaggio di specie, cioè
dall’animale all’uomo. Non potevamo fermarci qui chiaramente poiché volevamo
capire, dal punto di vista evolutivo, come aveva fatto. Studiando il genoma ci
siamo resi conto che in una proteina la ‘spike’, che è abbastanza stabile, il
virus ha compiuto la mutazione. Diciamo che tutte le mutazioni a livello
evolutivo avvengono per caso, non c’è una prederminazione. Nel tempo, non
sappiamo quanto ci ha messo, il virus ha reso possibile la trasformazione della
proteina e ciò ha consentito di compiere il salto di specie. E’ come se nel
tempo, parliamo di anni, il Coronavirus avesse cercato molte ‘chiavi’ per
arrivare ad aprire la ‘serratura’ che è l’uomo. Questo virus ha aperto la
‘porte’ e ha cominciato ad infettare le cellule delle alte e basse vie
respiratorie. E’ così si è innescata l’epidemia”.
Questo tipo di
virus è più contagioso ma meno temibile della Sars?
“Esatto. Per
arrivare a questo abbiamo dovuto studiare il genoma da un punto di vista
diverso, non più dal punto di vista evolutivo ma sotto ‘pressione selettiva’ al
fine di comprendere se vi erano state modificazioni in altre zone. Dopo quella
di due proteine strutturali che hanno subito mutazione, la terza è stata
decisiva per il salto di specie. Questo spiega perché il Coronavirus è più
contagioso rispetto alla Sars del 2002-2003 ma molto meno pericolosa. Dico
questo perché noi dobbiamo fare sempre paragoni con l’ultima epidemia da
Coronavirus che è appunto la Sars. Per questo è sbagliato, come fanno tanti,
paragonare l’infezione da Coronavirus alla comune influenza. Sono due tipi di
virus assolutamente diversi che non c’entrano nulla l’uno con l’altro. Due le
mutazioni che dicevo poco fa rendono il Coronavirus molto più contagioso della
Sars ma tre volte meno letale di quest’ultima. Si calcola che abbiamo raggiunto
un tasso di letalità del 3% mentre quello della Sars era pari a 9,8%”.
I numeri non
mettono al riparo la popolazione dalla psicosi del contagio, visti anche i
nuovi casi intercettati nel Lazio. Un messaggio per la popolazione?
“Le persone
devono stare tranquille perché nel 97% dei casi di infezione si guarisce. Il 3%
di letalità è legato al fatto che i soggetti contagiati presentano già
patologie croniche pregresse e mi riferisco ad una cardiopatia, una broncopatia
cronica ostruttiva oppure un tumore. E nella maggioranza dei casi la cronicità
è rappresentata da soggetti con età avanzata. Quindi da una parte il sistema
immunitario di questi pazienti si è rivelato debole per l’età, dall’altra per
un quadro clinico già compromesso. Va chiarito bene perciò che non si muore di
Coronavirus ma si muore con il Coronavirus”.
E se un adulto
o anche un giovane ‘sano’ entra in contatto con il Coronavirus cosa succede? E’
sempre obbligatoria l’ospedalizzazione oppure no? E la sintomatologia qual
è?
“Succede che
guarisce. Una volta che il soggetto ‘sano’, che non ha patologie pregresse,
incontra il Coronavirus presenta un quadro clinico simil influenzale nella
stragrande maggioranza dei casi. Ripeto nell’80% dei casi le persone guariscono
da sole senza cure mediche specifiche, un 15% ha bisogno di cure ospedaliere e
un 5% può aggravarsi. Di questo 5%, che si aggrava per patologie croniche
pregresse ribadisco, il 2-3% può andare incontro ad un esito infausto”.
I consigli
alla popolazione?
“Evitare
luoghi molto affollati e soprattutto lavarsi bene le mani con acqua e sapone
oppure alcool denaturato. Mi hanno anche chiesto se si potesse andare o meno in
palestra: certamente sì, non c’è alcuna evidenza scientifica che vieta di
andarci poichè non si sono registrati casi di infezione in questi luoghi. Uno
dei consigli principali è quello di condurre una vita normale”.
Quali sono i
prossimi step della sua ricerca?
“Vogliamo
tentare di capire quanto e dove il Coronavirus ha mutato dall’inizio
dell’epidemia ad oggi chiaramente su tutti i genomi isolati dagli altri
Paesi”.
Questo virus
potrebbe mutare ancora?
“Il Coronavirus
muta è sicuro. Ma i risultati preliminari ci hanno confermato che tali
mutazioni non gli danno nessun vantaggio sull’uomo. Ad oggi non ci sono scenari
differenti da quando l’epidemia si è diffusa che possano favorire COVID-19. Un
grande lavoro, mi fa piacere ricordarlo, è quello che è stato svolto
dall’equipe dell’ospedale Sacco di Milano guidato dal professor Massimo Galli,
coadiuvato da Gianni Zender e Alessia Lai: hanno isolato il ceppo italiano del
virus che ha dato luogo all’epidemia italiana”.
Qualche parola
su come ha funzionato il sistema di sorveglianza italiana?
“Noi italiani
abbiamo messo su un sistema di sorveglianza che funziona. Ogni tanto è giusto
anche ricordare che siamo i più bravi e che non è vero che il nostro sistema
sanitario non funziona. Noi sappiamo fare davvero bene le cose e questo momento
di emergenza lo sta dimostrando. Vorrei anche dire che all’interno del mio team
di ricerca c’è uno studente del sesto anno di medicina, Domenico Benvenuto che
a luglio si laurea. E’ lui il primo nome sui due lavori scientifici e non so
davvero quante università lo avrebbero fatto. Non lo nego, è il mio vanto. E
poi ci sono due donne, il primario di Patologia Clinica dell’UCBM, la
professoressa Silvia Angeletti, e una mia ex allieva, la ricercatrice italiana
Marta Giovanetti, che ora lavora presso l’università di Rio e che spero
fortemente di riportare in Italia”. (autrice: Michela Coluzzi)
ed
ecco il testo che vi invito a leggere per comprendere che forse, la tv va
spenta o ha bisogno di una drastica selezione e udite, udite, il telecomando è
nelle nostre mani, eureka!
Vi invito anche ad utilizzare le Sequenze numeriche di Grabovoj
Sequenza numerica sull'Influenza
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a
cura di Maria Caterina Ranieri
Testo unico dei doveri del giornalista
Gen 22, 2019 | Deontologia, LeggiTesto unico
dei doveri del giornalista
Approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016
Premessa
Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine.
Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.
TITOLO I
PRINCÌPI E DOVERI
Articolo 1
Libertà d’informazione e di critica
L’attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».
Articolo 2
Fondamenti deontologici
Il giornalista:
a) difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;
b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;
d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
f) rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
g) applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;
h) cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.
TITOLO II
DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
Articolo 3
Identità personale e diritto all’oblio
Il giornalista:
a) rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione;
b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;
c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza;
g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.
Articolo 4
Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica
Nei confronti delle persone il giornalista applica le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte integrante del Testo unico al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)
Articolo 5
Doveri nei confronti dei minori
Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata. (ALLEGATO 2)
Articolo 6
Doveri nei confronti dei soggetti deboli
Il giornalista:
a) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;
c) diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche;
d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.
Articolo 7
Doveri nei confronti degli stranieri
Il giornalista:
a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento (ALLEGATO 3), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;
b) tutela l’identità e l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.
TITOLO III
DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 8
Cronaca giudiziaria e processi in tv
Il giornalista:
a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;
b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.
Articolo 9
Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti
Il giornalista:
a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità;
e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;
f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.
Articolo 10
Doveri in tema di pubblicità e sondaggi
1. Il giornalista:
a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
b) non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.
2. Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) criteri seguiti per l’individuazione del campione;
c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
e) il numero delle domande rivolte;
f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.
Articolo 11
Doveri in tema di informazione economica
Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell’informazione economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. (ALLEGATO 4)
Articolo 12
Doveri in tema di informazione sportiva
Il giornalista:
a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.
c) se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.
TITOLO IV
LAVORO GIORNALISTICO
Articolo 13
Solidarietà ed equa retribuzione
In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata (ALLEGATO 5).
Articolo 14
Uffici stampa
Il giornalista che opera negli uffici stampa:
a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;
b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d’interesse con il suo incarico;
c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.
TITOLO V
SANZIONI
Articolo 15
Norme applicabili
La violazione delle regole e dei principî contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.
Articolo 16
Norma transitoria
Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.
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