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sabato 27 maggio 2023

PROPOSTA DI MODIFICA N. 50.0.100 al DDL. 733 Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet

Miei cari naviganti nel silenzio più totale, è stato APPROVATO al Senato, con un emendamento del Deputato al Parlamento Gianpiero D'Alia, l’articolo 50-bis/Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet, che cito testualmente:

 

«Art. 50-bis.

(Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)

1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

3. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministro dell'interno con proprio provvedimento.

4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".» fonte: www.senato.it

NESSUN TELEGIORNALE HA DIFFUSO 

QUESTA NOTIZIA!

 

Prossimamente il testo passerà alla Camera.

 

In pratica sarà possibile bloccare in Italia (come in Birmania, Cina e Iran) profili social (facebook, youtube), o blog che pubblichino, sul territorio Italiano, un’informazione LIBERA, che pubblicano la Verità!

Questo a mio avviso è un fatto molto grave che richiede l’attenzione e l’azione di tutti, basta dormire, è il momento di attivarci informando quante più persone possibili, affinchè la nostra Libertà venga salvaguardata!

Diffondiamo il più possibile questa informazione, così da riprendere in mano le nostre Vite!

 

Un caro saluto da Maria Caterina Ranieri

 


 

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